Cara Mineo, ricorso della cooperativa Tre Fontane contro la rete temporanea d’impresa vincitrice dove è presente la Badia Grande

La cooperativa sociale Tre Fontane, in qualità di mandataria della RTI formata da Medihospes, Iride e Consorzio Umana Solidarietà, ha presentato, come riporta catanianews, ieri ricorso alla Prefettura di Catania e all’Anac nei confronti della Rete temporanea d’imprese formata da Badia Grande, Cooperativa Chiron, Cooperativa San Demetrio, Consorzio Aretè e Cooperativa Agr.

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Da uno studio della documentazione presentata dalla RTI aggiudicataria, secondo i legali della cooperativa sociale, sarebbero emerse delle incongruenze in merito all’aggiudicazione del Lotto 1 del Cara di Mineo riguardante la fornitura di servizi alla persona.

Nello specifico, dall’accesso agli atti amministrativi è emerso che la mandante del RTI capeggiato da Badia Grande, la Cooperativa Chiron ha dichiarato di soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale pregresse secondo quanto previsto dal capitolato di gara ai punti 12.3, 1 del disciplinare di gara) “di aver reso, senza demerito, per i soggetti pubblici individuati dall’art. 3, lett. a) e b), del Codice, servizi analoghi a quelli in oggetto del lotto per cui si concorre, nell’arco degli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando di gara”.

Al momento di presentare la domanda di ammissione, la Chiron avrebbe sottaciuto quanto accaduto con riferimento ai progetti Sprar nei Comuni di Aci Sant’Antonio, Siracusa e Ramacca, violando di fatto quando prescritto dal codice dei contratti, in merito al possesso requisiti richiesti dal bando di gara per il Cara di Mineo rendendo dichiarazioni omissive. Il progetto Sprar gestito prima da Luoghi Comuni e poi dalla Chiron, infatti, è stato chiuso dal Comune di Aci Sant’Antonio con Delibera di Giunta n.127 del 07/12/2017 a seguito di Visita Ispettiva da parte del Ministero che ha fatto emergere alcune criticità. A seguito di tale visita ispettiva, l’amministrazione comunale ha deciso il trasferimento dei migranti in altre strutture.

L’omissione da parte della Chiron di tale circostanza – e di altre riferite allo Sprar di Siracusa e di Nicosia – non avrebbe permesso alla Prefettura di esaminare, ai sensi della normativa vigente, circostanze idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente ai fini dell’esclusione (come stabilito dal Consiglio di Stato, recentissimamente confermato dalla Sez. V, con la sentenza n. 5036 del 23/8/2018).

Infatti, è stato a più riprese confermato dal Supremo Consesso che “in capo ai soggetti partecipanti alle gare sussiste il dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse, concernenti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, comunque rilevanti, occorse in precedenti rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni diverse dalla stazione appaltante, giacché tale dichiarazione attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono ai rapporti tra partecipanti e stazione appaltante, senza che a costoro sia consentito scegliere quali delle dette vicende dichiarare sulla base di un soggettivo giudizio di gravità, competendo quest’ultimo soltanto all’amministrazione committente“.

L’omissione di questa circostanza (la chiusura del centro di accoglienza Sprar nel Comune di Aci Sant’Antonio per criticità accertate dal Ministero dell’Interno nella gestione prima di Luoghi Comuni e poi di Chiron,) costituisce, da sola, causa autonoma di esclusione ex art. 80, comma 5, lett f-bis del codice dei contratti pubblici. Peraltro a dicembre 2017 il Comune di Nicosia ha escluso la Chiron dalla partecipazione per l’affidamento di un centro Sprar perché non in possesso dei requisiti richiesti, evidenziando l’incapacità tecnico-professionale e dichiarazioni omissive in sede di gara. Ora la Prefettura di Catania dovrà determinarsi in merito a quanto segnalato dal RTI Tre Fontane.

La cooperativa Chiron però replica alle affermazioni di Tre Fontane: “è vero che nella richiamata visita ispettiva del Servizio Centrale presso il centro Sprar di Aci Sant’Antonio gestito da questa cooperativa da giugno a dicembre 2017 – visita per altro consueta in tutti i progetti Sprar – erano state rilevate alcune criticità, ma lo stesso Servizio Centrale, aveva dato un termine per la loro risoluzione. Pur tuttavia, il Comune di Aci Sant’Antonio, con decisione autonoma e certamente non assunta a seguito di provvedimento del Servizio Centrale, ha inteso non attendere il termine assegnato e intraprendere soluzioni diverse in ossequio alle proprie prerogative in qualità di titolare del progetto. Per altro la Cooperativa Chiron gestiva il servizio in proroga tecnica ed era necessario indire una nuova procedura per l’assegnazione del periodo successivo di gestione. È, quindi, assolutamente necessario evidenziare che il progetto Sprar del Comune di Aci Sant’Antonio affidato alla Chiron non è stato revocato o risolto a causa delle criticità riscontrate nella visita ispettiva del Servizio Centrale, né risultano penalità irrogate, escussioni della cauzione definitiva o contenziosi intrapresi dall’amministrazione comunale nei confronti della scrivente cooperativa atti ad accertare che il servizio sia stato reso con demerito. Per quanto attiene il Comune di Nicosia, la decisione di esclusione della scrivente cooperativa, è stata impugnata dalla cooperativa Chiron nelle competenti sedi. Il provvedimento, tra l’altro, rappresenta un unicum nelle procedure a cui ha partecipato la cooperativa, che ha sempre puntualmente documentato la propria capacità tecnico-professionale e per tale ragione il provvedimento del Comune di Nicosia è stato integralmente contestato perché infondato”.

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