Supplenze 2020, arriva la conferma: ecco la circolare del Ministero con tutte le richieste accolte e rifiutate
Supplenze 2020. Giunge la pubblicazione della nota ministeriale 26841 del 5 settembre 2020 che regola le supplenze per l’anno scolastico 2020/21. Principale la distinzione tra supplenze annuali e al 30 giugno, di competenza degli uffici scolastici provinciali e supplenze brevi, di competenza delle scuole, mediante graduatorie d’istituto.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Le MAD possono essere inviate dai docenti che non appartengono né nelle graduatorie provinciali né in quelle d’istituto. Importante il ruolo di controllo sui punteggi della scuola che stipula il primo contratto di supplenza. Utile anche per convalidare in modo definitivo i punteggi attribuiti all’aspirante.
Per la convocazione è stato stabilito un meccanismo che permette l’attribuzione di supplenze della scuola primaria relative a cattedre che richiedono l’insegnamento della lingua inglese, per cui la convocazione indicherà la specifica richiesta dell’idoneità agli aspiranti coinvolti.
Ricordo seriale relativo agli ITP: in caso di esito negativo della vertenza saranno indicate modalità per fare in modo che all’esclusione della 1 fascia GPS faccia seguito l’inserimento nella 2 fascia GPS, e altrettanto per le graduatorie d’istituto.
E l’organico Covid, assunto con OM 5 agosto 2020 n. 83, sarà considerato come supplenza temporanea, di competenza delle scuole, e che i contratti vengano interrotti in caso di sospensione della didattica in presenza. Inoltre, per i beneficiari della legge 104/92 è prevista una priorità secondo le previsioni contenute nel CCNI della mobilità.
Il sito www.flcgil.it/ riporta le esigenze dei docenti. Eccole di seguito:
- l’esigenza che rispetto alle GPS pubblicate in questi giorni si preveda espressamente un tempo congruo per la presentazione dei reclami e l’indicazione agli uffici territoriali di procedere con rettifiche in autotutela;
- la possibilità per le scuole polo che stanno lavorando alla validazione dei punteggi di correggere diversi tipi di errori materiali presenti nelle istanze, in quanto il sistema non lo consente. Ci sembra una cosa grave, anche perché molti errori fatti nella compilazione delle istanze derivano anche dai tempi ristretti e dall’interfaccia del programma, che è stata rimaneggiata più volte in corso d’opera;
- abbiamo chiesto di precisare in maniera dettagliata gli effetti delle rinunce, visto che il testo dell’OM non è del tutto chiara sull’argomento. Per noi è importante infatti rassicurare sul fatto che la rinuncia da GAE consenta di accettare la supplenza dalla GPS e che nel caso di rinuncia a supplenza su posto di sostegno di possa accettare su posto comune e viceversa. Rispetto alla validazione definitiva dei titoli da parte delle scuole abbiamo chiesto che si preveda il supporto degli Uffici territoriali alle istituzioni scolastiche;
- precedenze legge 104/92: che venga indicato con chiarezza come e quando presentare la documentazione che dà diritto alla precedenze e come si esercita la stessa nelle convocazioni con modalità telematica;
- rispetto al cosiddetto organico COVID: la norma prevede che le nomine siano fatte attingendo dalle Graduatorie di istituto. Sarebbe opportuno anche attraverso il meccanismo delle scuole polo, avere una gestione provinciale di queste nomine. Inoltre abbiamo ribadito la nostra totale contrarietà ai licenziamenti dei lavoratori in caso di interruzione della didattica in presenza;
- spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore: abbiamo ribadito che come FLC accorpamenti a livello provinciale degli spezzoni fino a 6 ore. In ogni caso occorre mantenere i contenuti della nota ministeriale dello scorso anno, che chiariva bene quali spezzoni potessero essere assegnati come ore aggiuntive (ovvero quelli che con concorrono a costituire cattedre);
- rispetto ai Licei Musicali abbiamo chiesto precise indicazioni nel caso di esaurimento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze o delle Graduatorie di Istituto delle varie specialità strumentali della cdc A-55.
Non tutte le richieste sono state accolte, ma sono state inserite delle integrazioni molto importanti. Una di essere riguarda gli effetti delle rinunce, ma rimane priva di interventi la questione sulle rettifiche e su tutte le altre criticità a tutela dei lavoratori precari. Rimangono molte incongruenze, punteggi erronei e ritardi nell’avvio delle nomine e tutto ciò mette a grave rischio le operazioni di conferimento delle supplenze e il regolare avvio delle attività didattiche.
Personale ATA
Ecco le principali previsioni sulle supplenze ATA:
- il conferimento di supplenze temporanee fino al 31 dicembre 2020 relativamente ai posti residuati all’esito della procedura di mobilità straordinaria per gli ex LSU;
- l’attivazione di incarichi di supplenza temporanea anche per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in relazione alle specifiche esigenze delle scuole in merito all’emergenza Covid-19 che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
- l’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche;
- la rinuncia ad uno spezzone per accettare una supplenza su posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero;
- la fruizione immediata degli istituti giuridici previsti dal CCNL anche per il personale con contratto a tempo determinato, così come la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…);
- la proroga della supplenza temporanea nei riguardi del medesimo supplente già in servizio (a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto), ove al primo periodo di assenza del titolare, ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi;
- la priorità nella scelta della sede (L. 104 artt. 21 e 33) che si attiva solo all’interno del contingente di posti previsti;
- il diritto alla riserva dei posti (Legge 68/1999) per il personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti;
- il richiamo all’art. 41 del CCNL 2016/2018 sui contratti a tempo determinato che devono recare in ogni caso il termine;
- il richiamo alla validità delle note ministeriali (n. 2116/2015 e n. 10073/2016) che forniscono indicazioni ai Dirigenti scolastici per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali.
Ma non sono state recepite le seguenti richieste avanzate dalla FLC CGIL
- conferire le supplenze fino al 31 agosto 2020 dalle graduatorie di istituto di terza, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, poiché per queste va seguita la tipologia dei posti, che sono vacanti e disponibili;
- dare seguito all’impegno sottoscritto nel Protocollo sulla sicurezza circa il superamento del divieto alle sostituzioni del personale ATA temporaneamente assente e sul quale finora non è stato avviato alcun tavolo di confronto;
- ribadire il diritto al completamento del servizio anche per chi accetta l’incarico su altro profilo ex art. 59, dal momento che assume lo status giuridico di supplente.
Purtroppo, in questo modo, il mistero ha perso un’occasione reale e concreta di supportare la funzionalità delle scuole. Infatti, pur ravvisando la necessità di una revisione del Regolamento sulle supplenze ATA.
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Foto articolo: Immagine di repertorio