Sospensione mutuo prima casa anche per commercianti e artigiani: andiamo a vedere quali sono i requisiti ed entro quando si può farne richiesta
Sospensione mutuo prima casa, si può fare! Stop mutuo prima casa anche per gli artigiani ed i commercianti: questa la novità contenuta nel decreto Liquidità per coloro che si erano visti esclusi inizialmente la possibilità di sospendere le rate per la prima abitazione.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Commercianti e artigiani infatti erano tra le categorie in un primo momento escluse dalla possibilità di usufruire del Fondo Gasparrini, a causa della formulazione del decreto applicativo MEF dell’articolo 54 del decreto Cura Italia: le definizioni poste per “lavoratore autonomo” e “libero professionista” escludevano di fatto piccoli imprenditori, commercianti e artigiani.
Il decreto Liquidità invece estende l’agevolazione anche a queste due categorie. Non cambiano i requisiti per poter accedere alla sospensione dei mutui, che riportiamo sotto.
Sospensione mutuo prima casa: requisiti
I requisiti per poter richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa sono gli stessi validi per le altre categorie e quindi:
- la sospensione dell’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni;
- la prima casa per cui si è stipulato il mutuo non deve essere destinato a un’abitazione di lusso;
- il finanziamento deve essere stato stipulato da almeno un anno;
- il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro;
- il pagamento delle rate non può avvenire con più di 90 giorni di ritardo.
Ricordiamo che è stato eliminato il requisito ISEE e quindi non ci sono limiti di reddito per poter accedere all’agevolazione. Si può accedere al Fondo Gasparrini entro 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia, quindi dal 17 marzo 2020.
La sospensione delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi, ma così organizzata:
- 6 mesi quando la sospensione/riduzione del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi quando la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro interessa un periodo che va dai 151 ai 302 giorni di lavoro consecutivi;
- 18 mesi se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro supera i 303 giorni lavorativi consecutivi.