Gli studenti dovranno indossare le mascherine per il ritorno a scuola? I genitori possono non fornire ai propri figli mascherine senza alcuna sanzione? Ecco la risposta dell’avvocato.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Gli studenti hanno l’obbligo di indossare la mascherina? I genitori possono rifiutarsi?
A settembre le scuole accoglieranno nuovamente gli otto milioni di studenti, rimasti fuori dai cancelli dal mese di marzo per via della pandemia e del lockdown. Per avere delle delucidazioni sui dettagli inseriti nelle linee guida della ministra della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, gli esperti del CTS attendono di conoscere tutti i numeri del contagio fino al 30 agosto, soprattutto per pronunciarsi riguardo all’obbligo della mascherina.
I preparativi per il rientro sono, però, iniziati e la stessa Azzolina ha annunciato la grande opportunità per investire finalmente un po’ di soldi in più nella scuola: in primis nella sicurezza degli edifici, nell’acquisto dei nuovi banchi singoli e nell’ingresso di altro personale. Si tratta di un’opportunità che, però, necessita ancora di chiarezza in merito ai parametri per la sicurezza per chiarire quali precetti e quali sanzioni bisognerà stabilire e per il raggiungimento di quali obiettivi.
Il 3 luglio scorso la Azzolina ha interrogato il Comitato Tecnico Scientifico, dopo aver comunicato le sue linee guida al Governo. Il verbale registra tutti i dettagli tecnici sul distanziamento nelle aule tra i banchi, sui comportamenti da tenere, anche nel caso in cui qualcuno all’interno della comunità scolastica presentasse sintomi riconducibili al COVID-19.
Tra le varie domande una riguarda anche l’uso della mascherina: è davvero imprescindibile a scuola? Se sì, in che modo e quando?
Ad ogni modo, l’obbligo principale, ribadito nei vari pareri e nelle linee guida del ministero della Pubblica Istruzione, è quello del distanziamento. Importanti saranno anche la cura dell’igiene e l’uso della mascherina, ma sarà necessario fare uno o più distinguo per ognuna delle misure precedentemente elencate e individuare anche diversi livelli di responsabilità.
Per quanto riguarda il distanziamento verrà calcolato un metro, da bocca a bocca. Il termine tecnico è “tra le rime buccali” e rende perfettamente l’idea del rigore. La distanza statica tra gli studenti seduti e già distanziati anche tra loro sarà pari a due metri, come minimo consentito, con la cattedra.
Ma chi si assumerà la responsabilità e chi pagherà, dato che al momento non sono state scritte sanzioni? Un precetto senza alcuna sanzione che norma crea?
Per rispondere a questa domanda e per capire cosa prevede già il nostro sistema di regole note ed il codice civile, analizziamo le risposte dell’avvocatessa Elena Bruno, del foro di Napoli, da tempo impegnata sui temi della giustizia nel modo del lavoro.
Quali sono gli obblighi nelle linee guida date alla scuola fino ad oggi?
Tutti gli obblighi in ambito scolastico derivano dal decreto del Presidente del Consiglio e nei suoi aggiornamenti o proroghe, il cui art.3 indica le misure di contenimento del contagio e i dispositivi di protezione da utilizzare. In particolare nell’allegato n°8 ricorre nuovamente la parola “obbligo” si chiarisce lo scopo delle norme precedentemente elencate: proteggere gli altri, anche se non si hanno sintomi. Questo è particolarmente interessante dato che trae origine da un assunto medico scientifico, sul quale non vi è un parere univoco nella comunità scientifica, ma che potrebbe essere dirimente sul piano legale, quello per cui gli asintomatici, positivi al COVID, possano trasmettere il virus. Questo assunto è la base di partenza per tutte le misure in atto e i precetti per i lavoratori e gli studenti all’interno dell’edificio scolastico.
Esiste oppure no l’obbligo di indossare la mascherina a scuola?
L’obbligo esiste per il personale scolastico e per gli insegnanti durante tutto l’arco della giornata e l’obbligo sussiste in particolar modo nel caso in cui non ci sia la possibilità di mantenere la distanza di meno un metro o si sia a contatto con il pubblico. Le norme sono tutte contenute nel protocollo per gli ambienti di lavoro del 24 aprile.
Gli studenti avranno l’obbligo di indossare la mascherina?
I bambini sotto i sei anni e quelli che frequentano la scuola materna sono di sicuro esentati dall’obbligo di indossare la mascherina, anche se vi è un invito all’apprendimento gioioso dei rituali di igienizzazione delle mani e di protezione delle vie respiratorie, cosa che sembrerebbe distopica rispetto all’obiettivo di creare un ambiente confortevole e di relazione, ma così è.
Per il resto degli studenti, invece, fino alla maggiore età, le indicazioni sono dettate dalla necessità, ma non è esclusa la rivalutazione delle stesse prima della riapertura ufficiale delle scuole. Particolare importanza tra gli obblighi è attribuita al distanziamento. Infatti, se seduti al banco e distanziati l’obbligo di mascherina sembrerebbe venir meno nelle linee guida. Tuttavia, l’obbligo persiste nelle zone di passaggio, all’entrata e all’uscita, tranne quando si deve fare sport o si deve stare in mensa, sempre se seduti e con le dovute distanze.
Cosa accade se un genitore non dà la mascherina di comunità o chirurgica al proprio figlio?
Ad oggi le sanzioni non sono state ben definite ed è proprio in quest’ambito che la situazione deve essere analizzata con diversi distinguo. I genitori che hanno fornito la mascherina ai propri figli o li hanno invitati ed educati ad indossarla, anche nella caso in cui i figli fossero negligenti, potrebbero dimostrare di aver fatto la loro parte e di non dover, quindi rispondere di potestà genitoriale non assolta.
Qualora un genitore facesse presente alla scuola che non ha intenzione di far indossare la mascherina al proprio figlio, tranne che per motivi di salute che devono comunque essere certificati, non verrebbe meno ai doveri della potestà genitoriale, dato che non causerebbe un danno diretto al proprio figlio. La mascherina di comunità, infatti, riguarda un obbligo sociale, di tutela del prossimo. Ad ogni modo, esiste il codice civile che richiama alla responsabilità per danni causati ad altri.
Chi rischia quindi di essere denunciato per danno ad altri all’interno della scuola?
I problemi nascerebbero qualora un alunno ne infettasse un altro a causa del mancato uso della mascherina, anche se richiesto. I genitori dell’altro studente potrebbero presentare un’azione risarcitoria, che coinvolgerebbe la scuola oltre che la famiglia, senza alcuna colpa, nel caso in cui portasse le prove di aver ben istruito il figlio ai precetti.
La scuola potrebbe, dunque, impedire l’ingresso a uno studente che non ha intenzione di indossare la mascherina o che ha dei genitori che hanno espresso addirittura un esplicito diniego?
La scuola può farlo, ma la decisione deve essere presa in autonomia dal dirigente scolastico e per analogia con le normative sulle vaccinazioni, in quanto il singolo individuo decidendo di non vaccinarsi può mettere in pericolo l’incolumità degli altri, anche se solo potenzialmente, soprattutto perché a scuola il principio di solidarietà, come in tutte le comunità, restringe e comprime le libertà individuali.Anche se rispetto alle vaccinazioni il danno in questo caso non riguarderebbe anche mio figlio e dunque la mia potestà genitoriale.
Cosa accadrebbe se un alunno non indossasse la mascherina al momento giusto e causasse un danno ad altri all’interno dell’edificio scolastico?
Ad ogni modo il genitore non può essere ritenuto colpevole, in quanto potrebbe aver dato al figlio la mascherina, ma non potrebbe comunque vigilare a distanza. La responsabilità passerebbe dunque alla scuola stessa e, in particolar modo, alla direzione e agli insegnanti, che hanno il compito di vigilare sugli studenti.
Sarebbe necessario dimostrare quindi che è stato quel preciso comportamento a causare realmente il contagio dell’altro, ma questo porterebbe al fatto che entrambi i soggetti coinvolti erano senza mascherina. Cosa succederebbe in tal caso dunque?
Come si potrebbe dimostrare che è stato proprio quel ragazzo senza mascherina ad infettare il compagno di scuola?
Questo è un punto cruciale e piuttosto complesso, in quanto non c’è certezza scientifica o garanzia della protezione della mascherina, per ammissione dello stesso Cts. Inoltre, il Comitato Tecnico Scientifico fornisce, nel verbale di risposta alla ministra Azzolina, delle linee guida riguardo al comportamento da tenere nel caso in cui qualcuno presenti sintomi che potrebbero far pensare ad un contagio da COVID-19.
Quello in cui si obbliga a isolare il presunto contagiato e di dotarlo di mascherina chirurgica?
Proprio così e quello che salta all’occhio è che si ordina di isolare immediatamente l’alunno o il lavoratore in questione, fornendo una mascherina chirurgica, che la scuola deve avere comunque di scorta e che andrebbe a rimpiazzare quella di comunità, la quale viene praticamente ritenuta inidonea. Inoltre, l’intervento lascia la responsabilità alla scuola e anticipa troppo la tutela, reagendo alla semplice suggestione del sintomo, valutato oltretutto da soggetti che non hanno competenze mediche. Di conseguenza questa procedura potrebbe generare facilmente caos.
La ministra Azzolina lo ha chiesto al Cts, il quale ha risposto che il contesto attuale non introduce novità rispetto alla previsione di sorveglianza ordinaria, ma ha sottolineato l’importanza dell’igiene e della richiesta di disinfezione con agenti ad azione virucida per segnalare alla scuola l’eccezionalità dello stato in cui ci troviamo . Inoltre è stata ribadita l’esigenza di «un allenamento preventivo alla responsabilità da parte delle famiglie» nei confronti dei loro figli. Dopo tanti pareri dunque i precetti ci sono, ma le norme devono ancora essere chiarite e tutto rimbalza tra la scuola e la casa.