Personale docenti scuola, dal 1 settembre presa di servizio: aggiornamenti

Personale docenti scuola, dal 1 settembre presa di servizio: aggiornamenti e dettagli per tutti i docenti e neoimmessi di ruolo

Personale docenti scuola. L’inizio dell’anno scolastico è sempre più vicino ed ecco una breve guida utile per chi prenderà servizio nelle scuola dal 1° settembre. Inoltre ecco specificati i casi in cui è possibile chiedere il differimento.

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  • Neoimmessi in ruolo a.s. 2020/21 con le operazioni di nomina di agosto:
    sono obbligati a prendere servizio il 1° settembre i docenti e il personale ATA immessi ordinariamente ad agosto, da inizio settembre partirà la decorrenza giuridica ed economica del contratto.
  • Docenti neo immessi in ruolo a.s. 2020/21 sui posti di “quota 100”:
    i docenti neoimmessi in ruolo individuati sui posti di quota 100 lo scorso maggio, sono obbligati anche loro a prendere servizio il 1° settembre 2020, momento il cui partirà la decorrenza economica del contratto, mentre quella giuridica parte dall’anno 2019.Tali docenti hanno già una scuola di titolarità, nel contempo hanno potuto richiedere l’assegnazione provvisoria o l’utilizzo per l’a.s. 2020/21 avendo appunto una decorrenza giuridica del contratto al 1/9/2019. Inoltre, se dovessero ottenere un tale movimento per il 2020/21 (utilizzo o assegnazione, quest’ultima anche in altra provincia rispetto a quella della assunzione) entro 31/8, dovranno rapportarsi per tempo con l’ATP di titolarità ai fini dell’assunzione in servizio il 1° settembre.

    Oltre a presentare i documenti di rito alla scuola di titolarità, tale scuola dovrà registrare il contratto (azione che permetterà poi l’assegnazione di una partita di spesa fissa stipendiale da parte della Ragioneria territoriale).

    Adempimenti che non può fare l’eventuale scuola di assegnazione provvisoria. Pertanto, per non avere poi problemi con la decorrenza economica del contratto sarà quindi necessario accettarsi se non sia il caso di assumere comunque servizio nella scuola di titolarità e solo successivamente in quella eventualmente assegnata con le operazioni di utilizzo o assegnazione provvisoria.
  • Docenti neo immessi in ruolo a.s. 2020/21 con la CALL VELOCE
    I docenti che verranno assunti in ruolo per “chiamata” in base al Decreto Legge n. 126/2019, avranno decorrenza giuridica dal 1 settembre 2020 ed economica dalla presa di servizio, la quale avverrà nei giorni successivi al 1 settembre (entro il 07-09-2020).
  • Docenti o personale ATA trasferito per l’a.s. 2020/21
    Il personale trasferito in una nuova scuola deve necessariamente assumere servizio il 1° settembre affinché la titolarità sia modificata a partire da tale data.
  • Docenti e ATA in assegnazione provvisoria /utilizzazione nell’a.s. 2019/20
    Tale personale deve assumere servizio il 1° settembre:
    –  nella nuova scuola di titolarità eventualmente ottenuta con le operazioni di trasferimento (anche se coincidente con quella dell’anno appena trascorso in cui sono in assegnazione o utilizzo)

    –  nella attuale scuola di titolarità (qualora non abbia chiesto o ottenuto trasferimento).

  • Docente già di ruolo che ottiene trasferimento per il 2020/21 e contemporaneamente utilizzo o assegnazione provvisoriaIl docente di ruolo che ha ottenuto il trasferimento o passaggio in una nuova scuola per 2020/21, qualora dovesse ottenere entro il 31/8 un’altra scuola per assegnazione provvisoria o utilizzo per il 2020/21 deve necessariamente assumere servizio il 1 settembre 2020.

    Potrà tranquillamente farlo direttamente nella scuola dove ha ottenuto l’assegnazione provvisoria o l’utilizzo.

  • Personale non in servizio nell’a.s. 2019/20
    Personale già di ruolo nell’a.s. 2019/20, o per una parte di esso, che fino al 31 agosto ha usufruito di un’aspettativa per anno sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi (escluso quello di interdizione o maternità obbligatoria). Obbligo di presa servizio 1/9/2020 (anche se non ha ottenuto una nuova scuola).
  • Differimento presa servizio neoimmessi in ruolo per giustificato motivo
    Un differimento della presa di servizio per motivi giustificati e certificati – ad esempio una malattia – comporterà lo slittamento anche della decorrenza economica. L’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà invece la decadenza della nomina, come prevede l’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato a sua volta dall’art. 560 del Dlgs 297/94).
  • Differimento della presa di servizio neo immessi in ruolo per lo svolgimento di altro lavoro o altra attività:
    È possibile fare richiesta all’ATP di riferimento, finalizzata a posporre la presa di servizio per cause riconducibili alla necessità di regolarizzare rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l’assunzione in ruolo o di dismettere attività imprenditoriali o commerciali.Ma non è permesso:
    – il “congelamento” del ruolo per un anno, al fine di svolgere una altra attività già in essere;
    – ricorrere all’aspettativa per svolgere un altro lavoro (art. 18 comma 3 CCNL 2006-09) qualora l’altra attività o l’altro lavoro siano già in essere al momento della presa di servizio.

    Tale articolo del CCNL, infatti, è applicabile nei soli casi in cui l’altra attività o l’altro lavoro subentrino successivamente alla presa di servizio.

  • Il restante personale docente
    Tutti i docenti che non hanno cambiato scuola e rimangono presso la quale hanno terminato l’a.s. precedente, non hanno l’obbligo di presa servizio il 1° settembre 2020, eccetto per incontri e attività già stabilite. La presenza a scuola, infatti, è richiesta solo nella data degli incontri collegiali o nelle attività programmate.Attenzione! Ciò vale anche nei casi in cui il periodo di ferie del docente non dovesse coincidere con il 31/8.Vale a dire che se il periodo di ferie termina, ad esempio, il 27 agosto, neanche dal 28 al 31 si hanno obblighi di presenza a scuola (fermo restante impegni calendarizzati dal collegio docenti).
  • Blocco quinquennale docenti neoassunti 2020/21
    Tutti i docenti immessi in ruolo dal 1/9/20, sia dalle GAE che dalle graduatorie concorsuali, verranno applicati il comma 17-octies dell’articolo 1 del Decreto Scuola che prevede l’obbligo di permanenza di 5 anni nella scuola di titolarità, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021.Secondo tale articolo il docente, di qualunque ordine di scuola o grado di istruzione, assunto in ruolo a  partire dall’a.s. 2020/21, anche solo giuridicamente, non potrà inoltrare richiesta per i successivi 4 anni di:
    – trasferimento provinciale e/o interprovinciale; passaggio di cattedra e/o di ruolo provinciale e/o  interprovinciale;
    -assegnazione provvisoria ed utilizzazioni provinciale e/o interprovinciale.

Non è inoltre possibile accettare eventuali supplenze per altra classe di concorso o ordine di scuola rispetto  a quello di assunzione (art. 36 CCNL 2006-09).

Il blocco quinquennale non si applica:

– ai docenti che risultino soprannumerari o in esubero sulla provincia;

– se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  purché la certificazione della disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali  ovvero all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Naturalmente sono esclusi dal blocco tutti i docenti assunti fino al 2019/20, anche quelli individuati sui posti di quota 100 in quanto comunque con decorrenza giuridica 2019/20.

  • Attività collegiali dal 1 settembre 
    Qualsiasi attività verrà svolta all’interno della scuola dal 1 settembre all’inizio delle lezione deve essere obbligatoriamente programmata e di conseguenza rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007).
    Pertanto, fino alla data prevista per l’inizio delle lezioni, non vi è alcun obbligo di rispettare il proprio orario d’insegnamento (18 ore, 22 o 25 a seconda dell’ordine di scuola a cui appartiene il docente).I docenti hanno l’obbligo di presenza solo ed esclusivamente per svolgere le  eventuali attività programmate, secondo una quantificazione deliberata in precedenza. Tutte queste ore  devono  comunque essere conteggiate nelle ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento o nella quota prevista per il funzionamento degli Organi collegiali.

    Le attività collegiali obbligatorie dal 1/09/2020 all’inizio delle lezioni,  secondo l’art. 29 del Contratto scuola sono:

  •  consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
  • scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione
  • riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”);
  • tutte le  attività aggiuntive  previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, da svolgere su base volontaria e che devono dare  diritto ad un compenso  orario o forfettario;
  • le attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente (art 64 sempre dello stesso Contratto).

 

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Foto articolo: Immagine di repertorio

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