Family Act nel nuovo Decreto: ecco di cosa si tratta

Family Act nel nuovo Decreto. Assegno universale, congedi parentali, incentivi al lavoro femminile, autonomia e protagonismo giovanile: ecco cosa prevede

Tra i punti nel nuovo Ddl c’è il cosiddetto ‘Family act’ che, usando le parole del premier Giuseppe Conte, serve per “sostenere la genitorialità, contrastare la denatalità, favorire la crescita dei bambini e giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, soprattutto femminile. Devo a Bonetti e Catalfo l’impegno per portare a compimento questo importante provvedimento”.

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Assegno universale, congedi parentali, incentivi al lavoro femminile, autonomia e protagonismo giovanile: andiamo a vedere nello specifico cosa viene contemplato all’interno del ‘Family act’.

ASSEGNO UNIVERSALE

L’assegno sarà mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non esistono limiti di età. Il contributo sarà corrisposto tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l’assegno subirà una maggiorazione del venti per cento, così anche nel caso di figlia o figlio disabile.

CONGEDI PARENTALI

Il periodo minimo stabilito non può essere inferiore ai due mesi di congedo parentale, che comunque non è cedibile all’altro genitore per ciascun figlio. Prevede inoltre un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio e che il diritto al congedo sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore; previsto un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; prevista l’introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell’ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore; prevista una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all’altro genitore.

INCENTIVI AL LAVORO FEMMINILE

Verrà corrisposta un’indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall’Inps, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio; viene introdotta la deducibilità delle spese per le baby-sitter tenendo conto dell’Isee; viene considerata la modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratrice nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio; vengono previste forme incentivanti per i datori di lavoro che stabiliscono modalità di lavoro flessibile; previsto ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni il riconoscimento del lavoro agile; prevista anche una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni.

AUTONOMIA E PROTAGONISMO GIOVANILE

Prevede il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese sostenute per l’acquisto di libri universitari per ogni figlio maggiorenne a carico, iscritto all’università, che non goda di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi universitari; il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario; il sostegno alle giovani coppie, composte da entrambi i soggetti di età non superiore a 35 anni, mediante agevolazioni fiscali, per l’affitto della prima casa.

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