Con il provvedimento del 12 febbraio 2021 sono stati approvati il modello e le istruzioni per la richiesta del Bonus affitto. La comunicazione va inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!La cessione del credito riguarda gli affitti di:
- botteghe e negozi, secondo le regole stabilite dall’articolo 65 del decreto Cura Italia;
- immobili a uso non abitativo e aziende, in base alle regole del decreto Rilancio all’articolo 28.
Bonus affitto, comunicazione cessione credito alle Entrate: il nuovo modello
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione relativi al bonus affitto, per mezzo del provvedimento n° 43058 del 12 febbraio 2021.
In concreto si tratta di un credito d’ imposta sulle locazioni per:
- botteghe e negozi,
- agenzie
- in generale immobili ad uso abitativo
Il nuovo modello va a sostituire il precedente – approvato col provvedimento del 14 dicembre 2020 – e va utilizzato dal 15 febbraio. La legge di Bilancio 2021 ha esteso detto bonus fino al 30 aprile 2021 anche:
- alle imprese turistico-ricettive;
- alle agenzie di viaggio;
- ai tour operator.
A chi va inviato?
Il nuovo modello va inviato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente dal beneficiario o da un intermediario abilitato entro il 31 dicembre 2021.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Col provvedimento del 12 febbraio sono state istituite anche le nuove istruzioni, le quali vanno a sostituire le indicazioni approvate a dicembre per la compilazione del modello da inviare alle Entrate.
Istruzioni per la compilazione del nuovo modello per la cessione del credito del bonus affitto
Nel riquadro “DATI DEL CEDENTE” deve essere indicato:
- il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi.
Nel riquadro “DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE” va indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante del soggetto cedente.
Nel campo “codice carica” deve essere indicato il codice 1, nel caso di rappresentante legale e il codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Questo riquadro deve essere compilato solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal cedente.
Nel riquadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO” va barrata la casella corrispondente, appunto, al tipo di credito ceduto.
Le istruzioni delle Entrate precisano che a ogni tipologia di credito d’imposta corrisponde una comunicazione, quindi nel caso della cessione di entrambi i crediti è necessario compilare due distinti moduli.
Solo per la cessione del credito di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio devono essere indicati:
- il tipo di contratto a cui si riferisce il canone, barrando la relativa casella (A – Locazione/Affitto; B – Leasing; C – Concessione; D – Contratto di servizi a prestazioni complesse; E – Affitto d’azienda);
- l’anno e i mesi a cui si riferisce il credito d’imposta e il relativo importo maturato.
Nel campo “Importo complessivo del credito d’imposta maturato” va indicato l’ammontare complessivo maturato, indicazione valida per entrambi i tipi di credito.
Per ultimo, deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto nell’omonimo campo, che non deve essere superiore all’importo indicato nel campo precedente, poiché è possibile cedere anche solo una parte del credito maturato.
Nel caso di cessione per crediti maturati per canoni di 2 diverse annualità? In questo caso andranno presentate due distinte domande.