Decreto ristori 5, arriva il bonus 1000 euro, guarda se ti spetta

Il bonus da 1000 euro previsto dal decreto Ristori 5 potrebbe prevedere diversi vantaggi, tra i quali:
  • potrebbe essere rivolto anche agli stagionali del turismo come previsto fino a oggi con le precedenti disposizioni governative;
  • dovrebbe anche essere rinnovata l’indennità dei lavoratori dello sport;
  • dovrebbe prevedere uno scostamento di bilancio di 32 miliardi di euro, di cui 5 miliardi riservati al lavoro;
  • aiuti per le partite IVA;
  • nuova cassa integrazione, annunciata dalla ministra di lavoro Nunzia Catalfo.

Bonus 1.000 euro Ristori 5 per gli stagionali del turismo

Ancora protagonista il bonus 1.000 euro del prossimo decreto Ristori 5.

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Il nuovo scostamento di bilancio del decreto Ristori 5 indirizza il bonus 1.000 euro agli stagionali del turismo come anticipa Il Sole 24 Ore e si aggiunge alle mensilità previste fino a oggi, con il decreto ristori quater.

Ancora non sono chiare le disposizioni che renderanno applicabili il nuovo bonus 1.000 euro del Ristori 5, anche se si ritiene che per gli stagionali possa in qualche modo ricalcare quello delle precedenti disposizioni. Pertanto dovrebbe essere indirizzato a:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
  • ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

Questi almeno sono i beneficiari, lavoratori stagionali del turismo, anche in somministrazione, che hanno potuto godere del bonus 1.000 euro del precedente decreto – la mensilità di dicembre con scadenza delle domande, per alcuni, il 31 gennaio – cui si aggiungerebbero infine altre categorie che non sappiamo tuttavia se effettivamente troveranno spazio anche nel decreto Ristori 5 per il bonus 1.000 euro.

Se guardiamo a quanto accaduto nel 2020 e in particolare nella sua ultima fase possiamo tuttavia immaginare di sì. Intanto, per i lavoratori dello sport, come da precedenti disposizioni, nel decreto Ristori 5 possiamo immaginare resti il bonus di 800 euro. Il Sole 24 Ore infatti parla di rinnovo delle indennità.

Rientrano nel decreto ristori 5 anche gli stagionali non del turismo?

Qualora il pacchetto previsto per il bonus 1.000 euro fosse il medesimo delle precedenti disposizioni, possiamo immaginare che lo stesso possa anche essere rivolto a stagionali non del turismo come anche ad altre categorie, quali ad esempio i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Guardando alla mensilità di dicembre 2020, il bonus 1.000 euro del decreto Ristori 5 per gli stagionali del turismo potrebbe essere rivolto anche a:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
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