In una delle ultime bozze del decreto Agosto, il bonus 1.000 euro era stato rimpiazzato da due mensilità di 600 euro. Ora invece è stato reintrodotto, ma una tantum.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!L’articolo 9 del testo chiarisce quali saranno le specifiche categorie di lavoratori che percepiranno l’agevolazione: lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare:
- Stagionali – senza contratto stagionale – appartenenti al settore del turismo e degli stabilimenti termali:
- titolari di uno o più contratti di lavoro (di almeno 30 giorni) tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 o nel 2018
- senza lavoro né pensione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto
- Stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali – non titolari di pensione, di lavoro dipendente o di Naspi – che abbiano smesso di lavorare tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- Impiegati presso imprese che si avvalgono di operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali – non titolari di pensione, di lavoro dipendente o di Naspi – che abbiano cessato di lavorare nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- Stagionali non appartenenti al settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano svolto l’attività lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano cessato involontariamente di lavorare nello stesso lasso di tempo;
- Lavoratori intermittenti che abbiano lavorato per almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- Lavoratori autonomi senza partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che:
- tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni dell’articolo 2222 del c.c.
- non abbiano un contratto alla data dell’entrata in vigore del presente decreto e che risultino iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020
- Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a 5.000 euro. Questa categoria deve essere titolare di partita IVA attiva e iscritta alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020. Non deve risultare iscritta ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- Iscritti al Fondo pensioni lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e con reddito inferiore a 35.000 euro.
I bonus 1.000 euro ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 9 non sono cumulabili tra loro. Il comma 6 chiarisce che non lo sono nemmeno con il bonus riservato ai professionisti ordinisti e con il bonus colf e badanti. È cumulabile invece con l’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n.222.7).
Per ottenere il bonus sarà necessario presentare una domanda ma, al momento, non sono ancora chiare le modalità.